Cessione di materiale litoide a compensazione: trattamento IVA
Con la Risposta n. 194/2022 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile alla cessione di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune a compensazione di interventi di disalveo fluviale in esecuzione di una Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile che consente "... per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, ... in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275" di cedere i materiali litoidi e vegetali "a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi" oppure " di prevedere la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico".
Il Comune istante intendeva avvalersi della facoltà prevista nell'Ordinanza, affidando i lavori, separatamente a due ditte specializzate, le quali renderanno il servizio richiesto "senza emissione di fattura in quanto il canone concessorio verrà compensato dalla controprestazione delle medesime ditte" e senza applicazione dell'IVA sulla cessione del materiale.
L'Agenzia evidenzia che "sulla base di quanto rappresentato, il Comune agisce in virtù delle sue funzioni in un contesto di urgenza ed eccezionalità, in considerazione dello stato di calamità in cui versa il proprio territorio per eventi alluvionali e la necessità di ripristinare l'immediata ripresa delle attività produttive e, da ultimo, eliminare lo stato di pericolo sul territorio comunale" e che "Le predette operazioni, proprio in applicazione del citato articolo 11, comma 2, della richiamata Ordinanza, sono realizzate in "compensazione", nel senso che la cessione dei materiali viene effettuata in corrispettivo degli interventi resi dalle imprese affidatarie. L'onerosità delle predette operazioni, dunque, si manifesta nella circostanza che ognuna di esse costituisce il corrispettivo dell'altra".
Sotto il profilo soggettivo, l'Agenzia conferma quindi che "l'attività posta in essere dal Comune, in attuazione della predetta Ordinanza, non appare riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un'attività di natura pubblicistica-autoritativa come sopra delineata".
Tuttavia, contrariamente a quanto indicato dall'Ente "Per quanto attiene alle prestazioni relative agli interventi di disalveo, che le ditte affidatarie si impegnano contrattualmente a realizzare, in controprestazione alla cessione suddetta, si ritiene che le stesse siano fiscalmente rilevanti ai fini IVA, verificandosi congiuntamente in capo alle imprese affidatarie sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che tali prestazioni devono essere assoggettate ad IVA, con aliquota ordinaria, in base al valore normale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, per il quale la base imponibile "per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse".
Le aziende dovranno quindi emettere fattura nei confronti del Comune, ma - tema non affrontato nel parere e direttamente consequenziale alla natura permutativa dell'operazione - non in scissione dei pagamenti come chiarito dalla circolare n. 27/E/2017.
Su questo aspetto, la Società scrivente ha già analizzato fattispecie similari ed occorre quindi porre attenzione non solo al fatto che l'Imposta sul valore aggiunto va conteggiata nel quadro economico delle opere da eseguirsi, ma anche che, sulla base dei "valori normali" delle due controprestazioni, non debbano essere previsti conguagli in denaro per i quali si applica la scissione dei pagamenti.