Cessione di immobili pubblici: regime agevolato a prescindere dall’acquirente
L’esenzione dall’imposta di registro – prevista per l’alienazione di immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici in genere – si applica a prescindere dalla tipologia di soggetto acquirente. Lo dispone la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del Veneto n. 996/3/2023 interpretando il combinato disposto dell’articolo 1, comma 275 della legge 311/2004 e del comma 3 dell’articolo 11-quinquies, Dl 203/2005 che disciplina la dismissione degli immobili pubblici.
Le norme prevedono che agli atti di alienazione "di cui al comma 1 del presente articolo" (l'art. 11-quinquies, comma 1, D.L. 30.9.2005, n. 203, non già l'articolo 1, comma 275, della L. 30.12.2004, n. 311), o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (non solo dello Stato), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone il trattamento fiscale della cessione del patrimonio immobiliare dei Comuni, ma, dal 2006, solo a favore di particolari soggetti.
Per la Corte, il secondo rinvio - all'articolo 1, comma 275, della L. 30.12.2004, n. 311- riguarda quindi:
-le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cioè l'esenzione "dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto";
-ma non l'ambito degli atti da agevolare: per l'individuazione di quell'ambito il comma 3 cit. opera, infatti, un primo rinvio al precedente comma 1 (sempre dell'art. 11-quinquies, D.L. 203/2005).
Di conseguenza, non si applica la limitazione soggettiva degli acquirenti prevista dall’art. 1 a c. 275 che prevede, per gli immobili dei comuni, l’agevolazione solo nei confronti di fondazioni, società di cartolarizzazione e associazioni riconosciute.
Va rilevato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha modificato il comma 275, ponendo un limite riferito alla tipologia di ente destinatario del conferimento: affinché ci si possa avvalere dell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e altri tributi indiretti o diritti, deve trattarsi necessariamente di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute. La risoluzione n. 53/E del 13 aprile 2006 ha puntualizzato che l'elenco dei soggetti destinatari dell'agevolazione è tassativo, per cui un eventuale trasferimento a enti diversi va assoggettato all'ordinaria tassazione prevista dalla normativa vigente per gli atti traslativi di diritti reali su beni immobili (nel caso specifico, era il trasferimento dei beni da parte del Comune ad una società, che sarebbe stato esente solo se di cartolarizzazione).
Si tratta quindi di un pronunciamento abbastanza anomalo, tenendo anche conto che il trasferimento è avvenuto nel 2019.