Cessione di aree per compensazioni "aggiuntive" rilevanti IVA
Nell'ambito di una convenzione urbanistica, la cessione di aree a titolo di "compensazione aggiuntiva" da parte di una Società al Comune in aggiunta alle quote di dotazioni minime standard (parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato) per compensare la collettività (cittadinanza) dei benefici privati derivanti dalla concessione del diritto a edificare, che non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, ai sensi del citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, essendo posta in essere da un soggetto passivo, è rilevante IVA.
Lo chiarisce la Risposta n. 326/2023 dell'Agenzia delle entrate, non avallando la richiesta di esclusione della società che richiamava l'orientamento della Cassazione per cui la convenzione urbanistica non dà luogo a nessun sinallagma (e cioè a nessuno scambio di cessioni/ prestazioni reciproche tra le parti) e non resta, quindi, assoggettato ad Iva» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 30088 del 2021 cit.). Nel caso di specie, dall'atto di cessione prodotto in sede di documentazione integrativa, risulta però che la società ceda l'appezzamento destinato alla realizzazione di un fabbricato ERP a titolo di compensazione aggiuntiva, prima del rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stabilendo un prezzo convenzione oltre IVA al 22 %.