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Cessione credito d'imposta Covid per locazioni: opportunità per i Comuni

Se, come evidenziato in precedenti news, è dubbio che i Comuni, in quanto esclusi da IRES, possano beneficiare direttamente del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 - per il quale da oggi possono essere presentate le domande - non altrettanto dovrebbe dirsi nel caso in cui risultino cessionari dei crediti dei propri locatori.

La cessione del credito di imposta può configurare una soluzione alternativa o aggiuntiva alla riduzione dei canoni di locazione che molti enti stanno concedendo per via della crisi, in modo da limitare gli oneri a carico degli operatori dei settori colpiti dall'emergenza Covid - 19 senza gravare o gravare in misura inferiore i propri bilanci.

Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 34/2020, il credito di imposta spetta al locatario o conduttore , sussistendo i requisiti di calo del fatturato previsti dalla norma, in misura percentuale a quanto versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, nel periodo d’imposta 2020, a titolo di canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare 14/E/2020 ha precisato che: "Nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta".

Di conseguenza, è necessario che i canoni siano pagati per fruire del credito di imposta, ma è possibile ottenere il medesimo effetto della riduzione attraverso la contestuale cessione del beneficio fiscale al proprietario, versando così la differenza (sui canoni pregressi o, può ritenersi, anche sui nuovi, se i precedenti risultano assolti).

Data la ratio della norma, si ritiene che non vi dovrebbero essere preclusioni all'utilizzo da parte dei Comuni esclusi da IRES dei crediti ceduti dai locatari, secondo le procedure indicate dall’Agenzia delle entrate. In particolare, il conduttore deve presentare la comunicazione ed il Comune deve accettare la cessione. Il tutto avviene tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La procedura di cessione è stata disciplinata dal Provvedimento Prot. n. 250739/2020 dell'Agenzia delle entrate e dal 13 luglio i locatari possono presentare le domande. Il Provvedimento specifica che "I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti; d) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate."

Non essendo soggetti ad IRES (presentandosi UNICO solo per scomputo di ritenute indebitamente subite e altre comunicazioni), l’utilizzo da parte dei Comuni potrà avvenire, con le opportune regolazioni contabili, solo attraverso compensazione in F24, tramite apposito codice tributo (codice 6920), dei versamenti dovuti a titolo di IVA o ritenute.

La spettanza del credito è comunque subordinata alle condizioni in capo al locatore, fermo restando che i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Occorre però prestare attenzione alle tempistiche. In caso di utilizzo diretto, il credito va in ogni caso indicato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU e l'eventuale importo residuo non utilizzato in compensazione sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi, senza poter essere richiesto a rimborso.

In caso di cessione, invece, per il cessionario la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso. La cessione e la compensazione dovranno quindi esaurirsi nel 2020.