Cessione credito di imposta da locazioni e affitto di azienda verso i Comuni
Se è dubbio che gli enti possano utilizzare direttamente il credito di imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 per ridurre gli oneri delle proprie locazioni passive (v. precedente news), non altrettanto potrebbe dirsi per quanto riguarda l'essere cessionari dei crediti spettanti ai propri locatari.
Con riguardo al fatto che, per fruire del credito, il canone - per i mesi di marzo, aprile e maggio - deve essere stato pagato, senza possibilità di fruirne anticipatamente, la circolare 14/E/2020 ha precisato che: " Nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta."
La procedura di cessione è stata disciplinata dal Provvedimento Prot. n. 250739/2020 dell'Agenzia delle entrate e dal 13 luglio possono partire la domande. Il Provvedimento specifica che "I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti; d) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate."
L'utilizzo in F24 con ritenute o IVA, tramite codice tributo (v. risoluzione n. 32/E/2020), è tecnicamente fattibile, salvo operare poi le opportune regolazioni contabili. Occorre però che il soggetto presenti la comunicazione secondo le procedure di legge e che il Comune accetti la cessione. Il tutto avviene tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Data la "ratio" della norma, non mi sentirei di precludere agli enti locali la possibilità di utilizzare il credito di imposta ceduto dai locatori. L'utilizzo potrà avvenire però solo in compensazione, non presentandosi la dichiarazione dei redditi (Unico) (salvo che in caso di scomputo di ritenute indebitamente subite e altre comunicazioni) in quanto soggetti esclusi da IRES.
Occorre però prestare attezione alla scadenza della misura. Per l'utilizzo diretto, il credito va indicato comunque in dichiarazione nel quadro RU, sia per la parte compensata che utilizzata in dichiarazione, con possibilità di riporto negli anni successivi della differenza. Per il cessionario, invece, la quota di credito ceduto non utilizzata nell’anno 2020 non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
La possibilità di beneficiare della cessione del credito di imposta può essere una misura alternativa o integrativa della sospensione o riduzione dei canoni che molti enti stanno ormai concedendo per via della crisi derivante dall'emergenza Covid-19, riducendo gli oneri gravanti sui locatari senza appesantire, o farlo in misura inferiore, i bilanci comunali.