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Cessione crediti di imposta per l'emergenza Covid19

Con il provvedimento n. 250739/2020 All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.
Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
La spettanza dei crediti di imposta è collegata alla produzione - anche non in via prevalente - di redditi di impresa soggetti ad IRES. Ciò si desume dalla specifica che tali crediti sono utilizzabili "nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione", nonché dalle circolari illustrative dei crediti in questione ed in particolare dalla circolare n. 14/E/2020 che, per quanto riguarda il credito per la locazione degli immobili non ad uso abitativo, precisa che "...come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR". La predetta circolare aveva ricompreso nella sospensione delle ritenute di cui all'art. 18 c.2 del D.L. 23/2020: "gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa". Gli enti locali, in quanto esonerati IRES ex art. 74 TUIR, dovrebbero ritenersi esclusi dal beneficio del credito di imposta (tecnicamente, attraverso la presentazione di UNICO, spendibile in compensazione orizzontale con altre imposte, come l'IVA) anche se resta un dubbio legato all'interpretazione dell'art. 18 del D.L. 23/2020 che, per l'Agenzia "... è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto "Cura Italia" " con la conseguenza che: "l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa". Ai fini della sospensione, quindi, le amministrazioni potevano rientrare nella disposizione in commento, posto che la circolare n. 8/E/2020 aveva chiarito che: "La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.)." Si tratta però di normative diverse e la stessa Agenzia delle entrate ha fornito interpretazioni non sempre pienamente in linea con il dato normativo, anche al fine di colmare un vuoto normativo.