Cessione capacità assunzionale all'Unione e incidenza sui limiti di spesa
La Corte dei Conti Toscana, con parere n. 158/2023 ha risposto a quesito in materia di personale di ente locale volto a sapere "se la deroga e quindi l'esclusione dal limite di spesa di personale di cui all'art.1 commi 557- quarter e 562 della legge 27 dicembre 2006 n.296, prevista dall'articolo 7 comma 1 del Decreto 17 marzo 2020 ... per le assunzioni programmate ed effettuate dai Comuni virtuosi utilizzando la capacità di spesa assunzionale derivante dalla formula di conteggio del predetto DM, sia applicabile non solo nel caso di assunzioni effettuate direttamente dal Comune, ma anche nell'ipotesi di cessione della capacità assunzionale a Unioni e/o consorzi per la programmazione delle loro assunzioni. Ed inoltre, il Comune potrebbe escludere dalle spese che concorrono al limite dell'articolo 1 comma 557 quarter quelle imputabili all'assunzione programmata ed effettuata dall'Ente "partecipato" (sia essa Unione dei Comuni o Consorzio di Comuni).".
La richiesta riguarda il D.M. 17.03.2020, adottato in forza dell'art.33 D.L. n.34/2019, conv. con modif. dalla L. n.58/2019, e s.m.i. 1, e segnatamente il suo Art.7, comma 1, secondo cui "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296".
Giova ricordare che le norme che disciplinano le facoltà assunzionali (cd. vincolo assunzionale) e quelle (art.1 co.557-quater e 562 L. n.296/2006, recanti limiti di portata generale di cui è stata ritenuta la perdurante vigenza anche dopo il 2016, nonostante il venir meno della previgente disciplina in materia di patto di stabilità interno: v. Sez. Aut. n.16/2016) che individuano i limiti massimi alla spesa di tutto il personale secondo il meccanismo dei tetti di spesa (cd. vincolo di spesa) hanno ambiti applicativi diversi (le prime individuano quando e in che misura gli enti possano procedere ad assumere nuovo personale un t.i.; le seconde fissano i limiti alla spesa complessiva del personale ai fini del suo contenimento), per cui – anche se "non vi è dubbio che la ... disciplina introdotta dal D.L. n. 34/2019 ... ponga notevoli problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art.1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006, che ... comportano evidenti difficoltà applicative e che richiederebbero un intervento di chiarificazione del legislatore" (Sez. Aut. n.4/2021) - non è configurabile l'abrogazione implicita del secondo plesso di norme, che sono tuttora vigenti (v. Lombardia, n.164/2020); com'è, del resto, confermato dalla circostanza che lo stesso 7, comma 1, D.M. cit. vi fa espresso riferimento per escluderne l'applicazione nel caso ivi indicato.
Ora, la richiesta di parere rivolta a questa Sezione è volta a conoscere se la previsione di cui al ridetto art. 7, comma 1 (secondo cui, come già detto, "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296") trovi applicazione anche nel caso in cui il Comune, anziché utilizzare direttamente la capacità assunzionale determinata ai sensi dell'art.33 D.L. n.34/2019, provveda a cedere la stessa "a Unioni e/o Consorzi per la programmazione delle loro assunzioni".
In proposito occorre tenere distinti i Consorzi di Comuni, previsti dall'art.31 Tuel, dalle Unioni di Comuni, previste dall'art.32 Tuel. Solo per le Unioni di comuni, infatti, la legge contempla la possibilità di fruire delle capacità assunzionali dei Comuni: l'art.32, comma 5, Tuel prevede che "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Diversamente, per i Consorzi di comuni manca un'espressa previsione in tal senso.
Si deve, quindi, ritenere che per i Consorzi la possibilità di cessione della capacità assunzionale da parte degli enti partecipanti debba essere esclusa, non potendo applicarsi estensivamente a siffatti organismi una disposizione normativa dettata specificatamente per una tipologia di organismo (le Unioni) strutturalmente differente e non assimilabile.
La Sezione Autonomie nel pronunciarsi, in sede nomofilattica ex art.6, comma 4, D.L. n.174/2012, a favore della legittimazione delle Unioni a chiedere pareri ex art.7, comma 8, L. n.131/2003, ha precisato che "le Unioni di comuni sono quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti... cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento di tali enti. In questi termini solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), possono essere assimilate al comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva" (v. Sez. Aut. n. 1/2021).
Quindi la Corte dei Conti Toscana ritiene che laddove la cessione di capacità assunzionale abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell'art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557-quarter e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente.