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Certificazione spese energia elettrica e gas 2019-2022

Un Comune ha chiesto istruzioni alla Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di certificazione delle spese per energia elettrica e gas. Di seguito la domanda e la risposta RGS

DOMANDA

In relazione al Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi 2022 (ai sensi dell’art.27, comma 2, D.L. 17/2022) con la presente siamo a richiedere le modalità con cui verranno effettuati i relativi rendiconti:

Verranno presi come elementi di riferimento le spese per utenze di energia elettrica e metano, confrontando le annualità 2019 e 2022?

In caso di risposta affermativa il nostro Ente si trova nella situazione di aver effettuato maggiori spese per gas metano, ma al contrario ad aver addirittura ottenuto un risparmio di energia elettrica, avendo sottoscritto un contratto a prezzo fisso (prima dei rincari). In questa situazione verrà operata compensazione tra la maggiore spesa e la minore spesa? Andando quindi ad utilizzare il contributo a ristoro, solo per la differenza?

La presente richiesta è finalizzata ad avere indicazione più precisa circa la cifra da vincolare nell’allegato A2 nel Rendiconto dell’esercizio 2022, in corso di predisposizione.

RISPOSTA

Preliminarmente, si richiama il D.M. n. 242764 del 18 ottobre 2022, ove, al paragrafo “Spese per energia elettrica e gas”, precisa che: “Per far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica e il gas, il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l’anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas”.

Ciò posto, si ritiene che detti “maggiori oneri” per energia elettrica e gas da valorizzare nel modello:

siano riferiti al differenziale di spesa sostenuto nel 2022 rispetto al 2019, distinti per gas ed energia. Di conseguenza l’Ente può esporre esclusivamente i maggiori oneri legati al gas nel caso non avesse esigenze per l’energia;

siano da intendersi nei limiti dell’ammontare del contributo ricevuto a titolo di "Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas" di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022 e successive integrazioni, e delle risorse di cui al c.d. “Fondone”. Circa la certificazione dei predetti “maggiori oneri”, si rimette alle definitive valutazioni di codesto ente la metodologia di calcolo per la relativa quantificazione.