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Certificazione multe CDS con il caro bollette

L’art. 40 bis - Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane del DL 50/2022, convertito in Legge 91/2022, prevede che i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Tali incassi si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

Le Circolari ministero Interno forniscono istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30 dicembre 2019.

Mettendo insieme le due questioni, risulta evidente che la certificazione sull’utilizzo 2022 dei proventi per violazione Codice della Strada dovrà tenere conto della deroga di cui art. 40 bis DL 50/2022 e quindi dell’utilizzo degli stessi proventi per utenze di energia elettrica e gas, specificandone la misura.