Certificazione IMU sfratti da rifare entro il 7 novembre
L’art. 4 ter del DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 dispone in materia di esenzione dal versamento dell’IMU in favore dei proprietari locatori. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021, sulla base del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021.
Per le modalità di certificazione da parte dei comuni della perdita di gettito IMU, per l’anno 2021 sono stati emanati il Decreto ministeriale 21 novembre 2023 e successivamente il Decreto ministeriale 26 luglio 2024 (certificazione della perdita di gettito IMU, per l'anno 2021, accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
La certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 è accertata alla data del 31 dicembre 2023 da parte dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto erogato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021.
La certificazione deve includere l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 e DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE DA PARTE DEGLI ENTI CHE ABBIANO GIÀ TRASMESSO IL MODELLO APPROVATO CON IL PRECEDENTE DECRETO MINISTERIALE DEL 21 NOVEMBRE 2023.
La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nell’area riservata a decorrere dall'8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024.
La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'Area certificati e trasmesso con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.
La mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo e, nell'eventualità di assegnazione dell'acconto, il recupero dello stesso anche con le procedure previste dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.