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Certificazione fondi covid: sanzionati gli enti inadempienti

Riprendendo ns news del 17/10/2023, ricordiamo che - mentre per gli anni 2020 e 2021 - il milleproroghe 2023 (articolo 1, comma 22-ter del Dl 198/2022) ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nei confronti degli enti locali inadempienti che hanno provveduto a trasmettere la certificazione entro il 15 marzo 2023, per l'anno 2022 vengono quantificate, per 137 Comuni e 22 Unioni Montane, le sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid-19.

Tali somme saranno recuperate in tre annualità (2024-2027) mediante riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio; nello specifico, 82 Comuni e 7 le Unioni di Comuni subiranno la sanzione nella misura dell’80 per cento, in quanto hanno trasmesso la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023, ma entro i trenta giorni successivi.

La penalità del 90% è stata invece applicata a 8 Comuni e 4 Unioni montane che hanno effettuato l’adempimento oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, ma entro il sessantesimo (30 luglio 2023).

La sanzione piena è infine applicata a 47 Comuni e 11 Unioni che sono risultati totalmente inadempienti, dal momento che non hanno inviato la certificazione o vi hanno adempiuto ma oltre il termine del 31 luglio.

Ciò che gli enti saranno tenuti a fare dal punto di vista contabile è l'iscrizione dell'importo da restituire fra le spese di ciascuna annualità, partendo dal bilancio di previsione in corso di chiusura per il 2024-2026. Durante l’esercizio 2024 dovrà poi essere emesso il mandato di pagamento che sarà quietanzato, in entrata, con l’emissione dell’ordinativo di incasso sul capitolo delle risorse statali. Lo Stato verserà un importo già decurtato della sanzione, che sarà “coperto” con il giro contabile della penalità iscritta in spesa, al fine dell’integrale riscossione delle spettanze.