Certificazione Fondi covid, prima del caro bollette priorità al Covid
In riferimento alla imminente certificazione fondi Covid 2022, occorre rilevare che l’utilizzo dei fondi Covid durante l’anno 2022 è stato autorizzato dall’art. 13 comma 1 DL 4/2022 per tutte le fonti di finanziamento relative alla situazione pandemica.
La norma ha disposto “Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".
Quindi se l'ente locale ha registrato maggiori spese Covid nel 2022, la copertura finanziaria deve essere assicurata dalla quota di avanzo da legge 2021, oppure se riferite alle specificità previste dalla norma, quote di avanzo da trasferimenti. Conseguentemente si riduce in sede di certificazione la quota di avanzo 2021 da fondone da destinare alla copertura dei maggiori oneri 8tra il 2019 e il 2022) conseguenti il caro bollette energia elettrica e gas.