Certificazione Fondi Covid, nessuna riduzione di spesa per FCDE se entrata è positiva
In merito alla certificazione 2022 Fondi Covid e caro energia, un Comune ha posto alla Ragioneria Generale dello Stato il seguente chiarimento:
Richiamato il comunicato del della ragioneria generale dello stato in cui emerge quanto di seguito:
"in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022."
" Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica.
Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)."
Tutto ciò premesso dalla certificazione 2022 l'ente risulta avere un saldo positivo delle maggiori entrate. Dal modello risulta però avere minori entrate da sanzioni CDS che hanno portato a una riduzione del FCDE che secondo il decreto andrebbe valorizzato nella colonna d) della sezione spese.
In considerazione del nuovo chiarimento fornito per cui in caso di entrate con saldo positivo le stesse non vengono considerate si chiede se è ancora necessario valorizzare il FCDE tra le minori spese (riteniamo che la ratio di valorizzare il fondo crediti fosse quella di neutralizzare quelle minori entrate coperte da fondone che avevano portato a una riduzione del FCDE evitando il conseguente doppio vantaggio per l'ente se non veniva valorizzato l'importo del FCDE).
RISPOSTA RGS:
Da: Pareggio Rgs <pareggio.rgs@mef.gov.it>
Inviato: domenica 14 maggio 2023 15:50
A: Ragioneria - Comune di xxxxx <ragioneria@comune.xxxxx.yy.it>
Oggetto: R: richiesta di chiarimento
Se la Sezione 1 è positiva non è necessario inserire le minori spese FCDE nella Sezione 2.