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Certificazione Fondi Covid, impegno giuridico e FPV

In riferimento alla certificazione 2022 Fondi Covid, in scadenza il 31 maggio prossimo, si ricorda che discriminante per la certificazione di spesa, nel rispetto di quanto disposto dal DM MEF 18.10.2022, è l'impegno giuridicamente perfezionato al 31.12.2022.

Dispone a tale proposito il DM MEF citato “Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2022 finanziate dalle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e/o assegnati nel 2022) riportati nella riga (E) “Ristori specifici spesa” del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. ……Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”.