Certificazione fondi Covid, i finanziamenti esterni rimangono finalizzati
In merito alla certificazione 2022 fondi Covid e contributo continuità servizi, la cui scadenza perentoria è il 31 maggio prossimo, emergono diversi casi di Comuni e Province che, per il caro energia e le iniziative post pandemiche, hanno ricevuto anche finanziamenti da ristori regionali e da altri soggetti, quali società private.
Occorre evidenziare innanzitutto che la spesa deve essere inserita in colonna E sezione 2 modello Covid al netto di tali contributi.
Circa la possibilità di liberare in sede di certificazione le somme ricevute e utilizzare prioritariamente, dopo il fondo continuità servizi, il Fondo funzioni in avanzo 2021, si esprime invece perplessità, non ritenendolo corretto, posto che le somme ricevute da soggetti esterni sono comunque finalizzate e vanno utilizzate per lo scopo per le quali sono state assegnate.
In proposito, ricordiamo che il decreto MEF 18.10.2022 evidenzia: “non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021”.