Certificazione fondi Covid, economie di spesa finanziata da quota TARI
In riferimento alla imminente certificazione fondi Covid 2022, occorre rilevare che l'’economia di impegno 2022 correlata a trasferimenti per agevolazioni TARI già certificate nel 2021 viene allocata nella certificazione 2022 in colonna D come minore spesa, in linea con la disposizione del decreto ministeriale.
Il Decreto MEF 18.10.2022 evidenzia che le eventuali economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2022 per spese impegnate nel 2021 e certificate nel 2021 fra le maggiori spese Covid, coperte dai ristori specifici di spesa o dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti 2020 e 2021, devono essere dichiarate fra le minori spese nella certificazione 2022, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2022 "COVID-19" (d)” della Sezione 2 - Spese del modello COVID-19/2022.
In tal modo, infatti, si realizza la compensazione delle partite in termini di saldo in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, previsto entro il 31 ottobre 2023, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020
Tuttavia bisogna verificare se tale economia di spesa è stata finanziata da quota TARI 2020 oppure da quota TARI 2021. Nel primo caso non occorre fare nulla, in quanto la maggiore spesa 2021 non era stata certificata nel 2021, posto che la quota assegnata nel 2020 era già andata a “migliorare convenzionalmente” il saldo complessivo. Nel secondo caso, invece, ovvero trasferimento finanziato da quote TARI 2021 nelle diverse forme attribuite, si registra una minore spesa in colonna D che va a “peggiorare” il saldo complessivo.
A questo proposito, circa l’importanza del distinguo tra le diverse fonti di finanziamento “TARI” (sono tre distinte) è utile ricordare quando chiarito dal DM MEF 18.10.2022:
Per gli “eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021” sono da intendersi gli “eventuali avanzi COVID” derivanti dal c.d. “Fondone” 2020-2021, ovvero gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 – anche oltre i limiti di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021 - e dall’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente, ai fini della certificazione COVID-19 relativa al 2022, le agevolazioni TARI rilevano secondo le modalità di seguito riportate:
a) le politiche agevolative TARI adottate nel 2022 per utenze domestiche e non domestiche, ivi incluse quelle adottate entro il 31 luglio scorso ai sensi del richiamato articolo 40, comma 5-ter del decreto-legge n. 50 del 2022, effettuate a valere sulle risorse confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, nei limiti dell’importo di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, ai fini della certificazione COVID-19 del 2022, non rilevano le maggiori spese impegnate nel 2022 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni;
b) le politiche agevolative TARI adottate nel 2022 a valere sulle ulteriori risorse in avanzo derivanti dal c.d. “Fondone” 2020-2021, ovvero sulle risorse del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, oltre i limiti di cui alla richiamata Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, nonché sulle risorse del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2021, adottate esclusivamente nel rispetto delle finalità ed entro i termini di cui all’articolo 40 comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono, invece, rilevanti ed oggetto di certificazione. In tal caso, infatti, ai fini della certificazione COVID-19 del 2022, le maggiori spese impegnate nel 2022, devono essere riportate nella colonna “Maggiori spese 2022 “COVID-19” (e)” della Sezione 2 del Modello COVID-19/2022, in corrispondenza del codice di spesa U.1.04.02.00.000 “Trasferimenti correnti alle famiglie”, in caso di agevolazioni TARI per utenze domestiche o del codice di spesa U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”, in caso di agevolazioni TARI per utenze non domestiche.
Sono invece confermate anche per il 2022 le modalità di certificazione delle agevolazioni TARI a valere sulle risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzate nel 2021 e, pertanto, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, come di seguito riportate:
c) le politiche agevolative TARI per utenze domestiche adottate a valere sulle risorse relative al ristoro specifico di spesa di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere certificate rilevando le maggiori spese in corrispondenza della voce U.1.04.02.00.000 “Trasferimenti correnti alle famiglie”;
d) le politiche agevolative TARI per utenze non domestiche a valere sulle risorse di cui al ristoro specifico di spesa ex articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere dichiarate rilevando le maggiori spese in corrispondenza della voce U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”.
Si precisa pertanto che le economie derivanti da agevolazioni TARI concesse a valere sul ristoro 2021 vanno inserite nella certificazione tra le minori spese mentre le economie su agevolazioni tari concesse a valere sull’importo riconosciuto in certificazione 2020 non vanno inserite tra le minori spese ma gestite unicamente in allegato A2.
Sulla certificazione ricordiamo quanto riportato in nostra precedente NEWS circa le maggiori entrate da certificazione.