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Certificazione fondi covid e caro energia, quando restituire il fondo centri estivi

In merito alla Certificazione 2022 Fondi Covid e caro energia, da effettuarsi entro e non oltre il 31 maggio 2023, occorre prestare particolare attenzione al fondo specifico di spesa relativo ai centri estivi (e non solo).

Il fondo era destinato al finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.

Il DM 5 agosto 2022, di concerto Ministero Famiglia e Ministero Economia e finanze, dispone che il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme attribuite nel caso in cui:

a) non impegni e non liquidi le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 e entro il 30 aprile 2023;

b) impegni parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022. In tal caso, il comune beneficiario è tenuto a restituire solamente la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;

c) impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022, per realizzare interventi che non rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022.

Nei casi di cui alle lett. a) e b) la somma non impegnata deve essere restituita entro il 31 maggio 2023, comunicando al Dipartimento per le politiche della famiglia l’attestazione dell’avvenuto versamento.

Nel caso di cui alla lett. c) la restituzione sarà effettuata a seguito degli esiti del monitoraggio da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, nei casi in cui sia stato verificato l’utilizzo delle somme per interventi non rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022.