Certificazione fondi Covid e caro energia, quando restituire i contributi
Le risorse avanzate al 31.12.2022 derivanti da Fondone (Fondo funzioni e ristori specifici per minore entrata non utilizzati) non dovranno essere restituite immediatamente dopo la certificazione 2022 (termine ultimo perentorio è il 31 maggio 2023), bensì a seguito del conguaglio, che sarà definito con successivo Decreto ministeriale entro il 31 ottobre 2023.
L’art. 106 DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020, come modificato da Legge 197/2022 art. 1 comma 785, dispone infatti che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
La norma non dispone invece in merito alla restituzione dei ristori specifici di spesa, che andrebbe fatta subito dopo la certificazione di maggio 2022, anche se dalla lettura del Decreto ministeriale 18.10.2022 sembra emergere una restituzione unica a seguito della verifica a consuntivo, di cui all’articolo 106, comma 1, DL 34/2020, della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023.
E’ certo invece, che i ristori specifici di spesa sono soggetti a restituzione solo se l’ammontare residuo è superiore all’importo di 100 euro. Pertanto, i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all’importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali, e confluiranno in avanzo libero.
Diverso ancora è il caso del Fondo Centri estivi e del Fondo sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne, di cui trattiamo in distinte news.
Richiamo normativo
Art. 106 DL 34/202° convertito in Legge 77/2020 e smi:
Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.