Certificazione fondi Covid, come si conteggia la maggiore spesa per energia
In riferimento alla imminente certificazione fondi Covid 2022, occorre rilevare che nella colonna E sezione 2 (spesa) Modello Covid si inserisce NON tutta la maggiore spesa rilevata tra il 2019 e il 2022 per caro bollette energia elettrica e gas, ma solo quella finanziata con il contributo continuità servizi e quella finanziata con l’avanzo da fondo funzioni fondamentali.
Il Ministero rileva sul punto “ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.
Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas”.
L’ultima frase lascia perplessi perchè le maggiori spese sostenute per energia elettrica e gas non sono solo quelle coperte dal contributo continuità servizi e dal fondone. Però è anche vero che oltre al contributo continuità servizi e al fondone non si può andare. A meno che non si immagini una situazione a credito da rivendicare in sede di conguaglio a ottobre 2023, su cui mancano ancora i criteri. Si dubita comunque su tale possibilità, anche perché i conguagli avvengono a compensazione tra enti; non sono finanziati da nuove risorse statali.
Ricordiamo anche – come già comunicato in precedenti nostre news - che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022.
Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica.
Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).