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Certificazione Covid e caro energia, elenco enti e istruzioni

Ai fini della certificazione dei fondi Covid e caro energia, la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso:

l’elenco delle unioni di comuni e comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all’invio della Certificazione COVID-19/2022;

l’elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità evidenziate nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale della RGS relativo ai modelli RISTORI COVID-19/2022 consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_relativo_al_modello_ristori/. Tali enti, che potranno visualizzare il modello RISTORI COVID-19/2022 con dati errati, sono invitati al più presto a sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione COVID-19/2021, al fine di consentire a questo Ufficio di aggiornare i dati del modello RISTORI COVID-19/2022 e trasmettere la Certificazione COVID-19/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. Per maggiori dettagli e maggiori informazioni sulla modalità di risoluzione delle irregolarità, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel precedente comunicato relativo al modello RISTORI COVID-19/2022.

Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione COVID-19/2022, si rammenta che i dati richiesti non devono essere inseriti con segno negativo e devono essere espressi in euro. Non sono ammessi, inoltre, valori con decimali.

Con particolare riferimento alla compilazione del modello COVID-19/2022, si ritiene opportuno precisare che i dati pre-compilati e prospettati automaticamente dal sistema nelle colonne “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)”, “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)” e “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)”, in corrispondenza di ciascuna voce interessata, sono dati derivanti dalle rispettive colonne del modello COVID-19 dell’anno 2021, alla data del 20 aprile 2023.

Si soggiunge inoltre che, al solo fine di rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del modello COVID-19/2022 Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati BDAP-DCA, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le due voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del modello COVID-19/2022, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.

Si rammenta altresì che, per le finalità di cui al citato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”. Si segnala, ad ogni buon conto, che, per il rispetto del termine di trasmissione e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio, sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.