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Certificato Fondone, il modello dimentica le insussistenze

Il modello Certif Covid, dimentica le insussistenze, nonostante quanto espresso nelle FAQ 44 e 45.

La Circolare MEF RGS in materia di certificazione Fondi Covid evidenzia:

Nella sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)” del modello “CERTIF-COVID-19/2021” ciascun ente locale è tenuto ad indicare:

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa confluito in avanzo vincolato al 31/12/2020 di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2, e non utilizzato nel 2021;

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa assegnati nel 2021, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2, non utilizzato nel 2021.

Le FAQ n. 44 e 45 chiariscono:

n° 44

Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, fra le Maggiori spese COVID-19, devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020?

Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 "COVID-19" (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022. Si veda FAQ n. 43.

n° 45

Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 e dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19 su impegni 2020, se non sono state certificate nel 2020 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, in quanto non note prima, come minori spese devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020?

Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, se non sono state certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbano essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “ Minori spese 2021 "COVID-19" (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

Tuttavia i risparmi relativi ai trasferimenti specifici di spesa da certificare nel modello Certi Covid, non sempre trovano spazio nel modello stesso in caso di insistenze. In particolare, questo si verifica quando la somma dei risparmi da trasferimenti specifici supera l’importo definito nel rigo E del Modello Covid Sezione 2 anno 2021 (che comprende i ristori specifici di spesa non utilizzati nel 2020, sommati ai ristori specifici di spesa assegnati nel 2021).

Esempio:

ristori specifici di spesa in avanzo 2020 = 10

ristori specifici di spesa assegnati nel 2021 = 300

Le celle del modello Covid consentono di riportare risparmi di spesa al massimo per 310; ma se si è verificata una insussistenza per 8, relativa ad esempio a un impegno pieno di solidarietà alimentare 2020, e il Comune non ha utilizzato i 310 di ristori specifici, il modello non consente di rilevarla, fermandosi a 310 e non a 318.