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CER ed ETS: non è distribuzione di utili il riparto degli incentivi

La restituzione delle somme da parte di una CER (Comunità energetiche rinnovabili)costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. Lo chiarisce la Risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024.

Ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 199 del 2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE» e dell'l'articolo 3.4 lettera e) del Testo integrato per l'autoconsumo diffuso (TIAD) approvato dalla delibera ARERA 727/2022, ai fini della «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza. "In tale contesto" spiega la Risoluzione "in cui la CER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l'incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022. Per completezza si osserva che, come precisato, ai sensi del citato articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, «l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari». Ciò sembra escludere" conclude la nota "che l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi «profitti finanziari»."

Tale conclusione, abbinata alle disposizioni dell'l'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) che ha "espressamente previsto tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere, se effettuate in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio, anche quelle aventi ad oggetto «gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili" conduce ad escludere la ricorrenza di una distribuzione di utili ai sensi dell'art. 8, che stabilisce, per gli ETS, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione e di cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, "salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5" (comma 3, lett. d).