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Centri estivi, chi non li attiva deve comunicarlo entro il 21 luglio

Il recente DL 73/2022 prevede, all’articolo 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa), l’istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate alla:

-promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

-promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.73 del 2022 (ossia, entro il 20 agosto 2022), il Ministro per le pari opportunità e la famiglia procederà ad adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie spettanti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto individuerà, altresì, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

L’elenco dei Comuni comprenderà tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (ossia, entro il 21 luglio 2022), dichiarino alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica: dipofam.centriestivi@governo.it e secondo il seguente modello:

"LO SCRIVENTE COMUNE DI XXX (PROVINCIA XXX- REGIONE XXX) DICHIARA CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI NON VOLERE ADERIRE ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.39 DEL DECRETO- LEGGE 21 GIUGNO, n° 73".



Richiamo normativo:

DL 73/2022 art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

  1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.