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Centrale di committenza in house: i rilievi AGCM

Contestata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere n. AS1829 del 28 febbraio 2022, la delibera del Consiglio Comunale di un Ente locale per l'acquisto di quote di partecipazione in una società, con funzioni di centrale di committenza, in house.

In sintesi, l’Autorità rileva che:

- l'incremento dei componenti la Giunta per il controllo analogo, passati da 3 membri a 9, eletti tramite “un meccanismo di selezione dei componenti (che possono essere esclusivamente i rappresentanti legali dei Comuni soci) idoneo a tener conto delle aree geografiche e delle caratteristiche demografiche degli enti locali soci”, cui si aggiungono le “previsioni del nuovo art. 7 del Regolamento (“Esercizio del controllo analogo da parte del singolo Socio”), volto a rendere effettivo il controllo analogo esercitato dal singolo Comune socio sui servizi offerti”, non risulta comunque ancora sufficiente ad integrare pienamente “i requisiti per l’esercizio dell’attività di centrale di committenza quale soggetto in house”.

- I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere “scelti solo tra i rappresentanti delle amministrazioni, mentre lo statuto societario non prevede espressamente una simile ipotesi”, in quanto è attualmente previsto che uno di essi venga nominato da soggetto estraneo alla compagine sociale.

- “ai fini della qualificazione come società in house, sarebbe opportuno che venissero anche esplicitati i limiti territoriali dell’attività svolta”, previsione attualmente non presente.

- infine, nei bandi di gara predisposti dalla società sono solitamente inserite clausole che prevedono “l’erogazione di un corrispettivo da parte del concorrente aggiudicatario”, richiesta non ammissibile “laddove il Comune intenda comunque affidare detti servizi" alla società "in via diretta e nel rispetto dei presupposti dell’art. 36 CCP”, poiché detto onere “si ripercuote anche sull’offerta, in quanto “riduce la possibilità degli stessi concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, incidendo sulla capacità di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d’asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente” (Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n. 1/2021).”

Rilievi in tal senso erano già stati mossi nel parere n. AS1790 del 06 maggio 2021, ripreso nella ns. precedente news del 06.10.2021.