Censurate le lungaggini procedurali sull'istruttoria al piano di riequilibrio
La Corte conti Sezione Riunite in sede giurisdizionale, con delibera n. 14/2022, ha censurato l’eccessiva lunghezza procedurale del Ministero dell’Interno e della Corte conti Sezione regionale, ai fini dell’istruttoria per l’omologa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel.
I magistrati hanno evidenziato che, pur non potendo non ricordare la natura «non perentoria» (SS.RR. spec. comp. sent. n. 21/2016) dei termini previsti dai co. 1 e 3 dell’art. 243-quater del TUEL, il protrarsi, sul piano temporale, della procedura in esame, si presenta fortemente distonico con la ratio stessa della procedura di riequilibrio, con l’emersione di evidenti profili di criticità, che, però, non possono ridondare a danno dell’ente controllato.
Al riguardo non può non ricordarsi come, già nel 2018, la Sezione delle autonomie Corte conti – nelle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL) approvate con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR - avesse messo chiaramente in luce che «nei primi cinque anni di applicazione della normativa, … la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l’essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell’applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso. Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell’ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto».