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CCNL Segretari comunali orientamenti ARAN

L’Aran ha pubblicato orientamenti applicativi in merito al contratto funzioni enti locali 17.12.2020 relativo ai Segretari comunali e provinciali.

L’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020 relativo all’Area delle Funzioni locali ha modificato la previgente disciplina in materia di comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, c.d. “galleggiamento”: da quale data si deve ritenere che tale modifica divenga efficace?
La normativa prevista dall’art. 107 del CCNL del 17.12.2020, come noto, ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.
In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella.
In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000-2001).
Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”.
Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal CCNL del 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL giusta il quale “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.”
Al riguardo, si precisa che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’art. 107, comma 1, del CCNL 17.12.2020, espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107, commi 2 e 3, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata).
Parimenti, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL,che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, non prevede una specifica decorrenza, diversa da quella del 18/12/2020.,
Dal combinato disposto delle richiamate norme contrattuali si evince, dunque, che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020 con la conseguenza che, sino a tale data a tutti i fini continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente in materia.
Sulla base dei suesposti criteri interpretativi della disciplina del CCNL 17.12.2020 relativa alla fattispecie dedotta, codesto Ente adotterà le opportune misure applicative di propria competenza.

Deve essere corrisposta la differenza tra l’IVC relativa all’anno 2010 (pari ad Euro 20,16) e quella indicata nel CCNL 17.12.2020 (pari ad Euro 24.99) ed in caso affermativo per quale periodo?
I valori IVC, con decorrenza 2010, conglobati nello stipendio tabellare, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del CCNL 17/12/2020 sono stati calcolati sulla base dei valori di stipendio tabellare, come rivalutati dai CCNL del biennio economico 2008-2009, in coerenza con le modalità di calcolo previste per tale emolumento.
Qualora gli Enti abbiano corrisposto, prima del citato nuovo CCNL, valori di IVC basati sugli stipendi tabellari del precedente biennio economico 2006-2007 (e quindi non adeguati rispetto ai più elevati valori stipendiali, come rivalutati dai CCNL del biennio economico 2008-2009) si pone in effetti un problema di riconoscimento delle differenze non corrisposte.

Deve essere mantenuta l’IVC stabilita nell’anno 2019 atteso che il CCNL 17.12.2020 è scaduto al 31.12.2018 oppure deve essere trattenuta la differenza tra l’importo dell’IVC effettivamente corrisposto nell’anno 2019 e l’importo dell’IVC 2010 da conglobare?
L’IVC, con decorrenza 2010, che è stata conglobata nel trattamento tabellare, secondo le previsioni di cui al richiamato art. 106, comma 2 del CCNL del 17.12.2020, deve essere distinta dalla IVC decorrenza 2019 prevista dall’art. 1, comma 440 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Si tratta, infatti, di voci retributive distinte che, prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, avrebbero dovuto essere evidenziate separatamente in busta paga.
Con il nuovo CCNL, l’IVC decorrenza 2010 deve essere conglobata nello stipendio mentre la diversa IVC decorrenza 2019 deve continuare ad esser erogata.
Si rammenta infatti che la normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 dispone in merito alla erogazione della indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio economico 2019-2021 nelle more della definizione del prossimo CCNL relativo al triennio 2019-2021.
La suddetta IVC decorrenza 2019 dovrà, pertanto, continuare ad essere corrisposta, come distinta voce della busta paga, fino a quando non sarà riassorbita dai futuri CCNL.

Come si calcola la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001?
La disciplina contrattuale collettiva nazionale relativa alla retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001, è tuttora vigente in base all’art. 111, comma 1, lett. B), 5° alinea del CCNL 17.12.2020 che ne opera la conferma “tenendo conto di quanto previsto dall’art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.
Stante la continuità della citata disciplina contrattuale collettiva nazionale in materia di retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, in ordine alla interpretazione della stessa, la scrivente Agenzia non può che confermare i propri consolidati orientamenti applicativi di seguito ricapitolati.
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 45 del CCNL16.05.2001, al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.5.2001, in godimento dello stesso; l’art. 37 citato risulta oggi sostituito dall’art. 105, comma 1, del CCNL 17.12.2020.
Per quanto qui ne occupa si deve sottolineare che, anche nel regime della disciplina del nuovo CCNL 17.12.2020, la retribuzione mensile aggiuntiva continua a rappresentare una autonoma voce retributiva -alla quale deve essere riconosciuta natura di trattamento fondamentale - unica, unitaria e distinta dalle singole voci che ne costituiscono la base di calcolo.
La espressa disposizione contrattuale di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001, -anch’essa tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020 con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL- che prevede la possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione della retribuzione di posizione, nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale e la circostanza che l’art. 45 comma 1, del CCNL 16.05.2001, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto, si riferisca espressamente a quella “in godimento”, consentono di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate.
Fermo restando, infatti, che gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ove la attribuiscano essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata.
Analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 dell’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, c.d. “galleggiamento”, disciplina tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL.
In proposito, nel caso di sedi di segreteria convenzionate occorre aver riguardo all’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, giusta il quale “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.”
Pertanto dall’importo della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i citati valori massimi.
Si ritiene conclusivamente necessario precisare che la disciplina contrattuale collettiva nazionale della retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 come sopra ricostruita, non può in alcun modo dar luogo e non consente di giustificare un effetto paradossale quale quello che potrebbe determinarsi laddove, in forza di interpretazioni difformi risultanti anche dall’interazione di altri strumenti negoziali, si configuri una reciproca alimentazione tra la retribuzione mensile aggiuntiva stessa e la maggiorazione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del medesimo CCNL, con l’assurda conseguenza di innescare una serie plurima, tendente a zero, di ripetuti ricalcoli dei rispettivi valori in rapporto fra loro, determinandosi così un ingiustificabile aggravio di spesa.