← Indietro

CCNL Funzioni locali 2019-2021, qualche differenza nel testo

Il testo del CCNL Funzioni Locali 2019-201 firmato oggi differisce rispetto alla preintesa del 4 agosto scorso nei seguenti punti:

art. 13 comma 8 (Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art.107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021, in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL)

art. 35 comma 7 (Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto)

art. 79 comma 1 bis (A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3)