CCNL 2019-2021, gli arretrati non incidono sulla capacità assunzionale
Gli effetti del nuovo CCNL Funzioni locali 2019-2021 portano ad una parziale sterilizzazione degli arretrati nel calcolo della capacità assunzionale, di cui art. 33 DL 34/2019, come applicato da DM 17.03.2022
Lo prevede l’art. 3 comma 4 ter del DL 36/2022 (DL PNRR 2) convertito in legge n. 79/2022: “A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.