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Cassa vincolata zero, rilievi Corte Conti

La Corte Conti Veneto, con delibera n. 40/2023, ha posto rilievi per mancanza rilevazione di cassa vincolata.

La Sezione rileva che il Comune al 31/12 dell’esercizio 2020 non ha valorizzato alcuna componente vincolata per cassa. Al fine di verificare la corretta computazione dei vincoli tra le varie gestioni e tra gli esercizi, si sono richiesti chiarimenti, indicando a quanto ammontassero, al termine dell’esercizio, i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata e l’ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al 31/12/2020.

In replica l’ente ha affermato che “al 31/12/2020 non è stata valorizzata alcuna componente vincolata per cassa in quando al termine dell'esercizio non vi erano residui passivi finanziati da entrate a destinazione vincolata né residui attivi derivanti da risorse vincolate ancora da riscuotere”.

Sebbene la cassa presenti una disponibilità palesemente significativa con indice di liquidità superiore all’unità, la Sezione non può esimersi dal rimarcare il proprio precedente in materia (Delib. 144/2021/PRSE) volto a dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.

Allo stesso modo, l’art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti. Peraltro, si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.