← Indietro

Cassa vincolata, proposta adeguamento principio contabile

La Commissione Arconet, nel corso dell’ultima seduta di ottobre, ha esaminato l’adeguamento del principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs n. 118/2011 e smi alla normativa oramai in vigore sulla cassa vincolata di cui all’art. 6, comma 6-octies, del DL 60/2024.

La proposta prevede esclusivamente l’adeguamento, meramente formale, del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al Dlgs. n. 118 del 2011, in particolare dei paragrafi 9.2.8, 10.1 e 10.7, all’art. 6, comma 6-octies, del DL 60/2024, che ha modificato gli articoli 180 comma 3, 185 comma 2 e 187 comma 3- ter del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL.

A conclusione del dibattito la proposta di modifica dei paragrafi 9.2.8, 10.1 e 10.7 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 viene approvata all’unanimità e costituisce il primo aggiornamento che sarà recepito con il prossimo Decreto Ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

La proposta di modifica è la seguente:


Proposta
di modifica dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011

9.2.8 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”.

Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).


10
La contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali

10.1 Quadro normativo

Gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

- dall’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL indicano al tesoriere, attraverso l’ordinativo di incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da trasferimenti e da prestiti;

- dall’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL indicano al tesoriere, attraverso l’ordinativo di pagamento, l’eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da trasferimenti o da prestiti;

- dall’art. 195 del TUEL possono continuare a disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.

- dall’articolo 195 del TUEL, continuano a vincolare il ricorso all’anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli enti locali sono tenuti a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).

Conseguentemente Al riguardo:

- all’art. 195, comma 2, del TUEL, è previsto stata inserita una disposizione che prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l’utilizzo di incassi vincolati;

- all’articolo 209 del TUEL è previsto che “il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i). E’ consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195”.


10.7
Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.