← Indietro

Cassa vincolata, il revisore deve riscontrare anche i movimenti

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera 23/2024 è intervenuta in merito a controlli sulla cassa vincolata e fondo contenzioso.

La Sezione, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2022, con deliberazione n. 27/2022/INPR ha avviato l’indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola, in riferimento all’esercizio finanziario 2021, ed il questionario da somministrare agli enti selezionati. Il questionario consta di due sezioni: nella prima si annoverano quesiti concernenti le verifiche di cassa e nella seconda sezione vi rientrano domande relative al fondo rischi da contenzioso. Inoltre, agli enti selezionati è stato somministrato un ulteriore questionario integrativo relativo ai flussi finanziari del PNRR. Il Comune di Pianello Val Tidone (PC) è stato selezionato ai fini dell’indagine.

Dall’analisi delle risposte fornite dall’Ente e dai verbali di cassa la Sezione:

-sotto il profilo della liquidità: accerta la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo; e pertanto richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL);

-in merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso: prende atto della dichiarata assenza di accantonamenti al fondo rischi da contenzioso; pertanto, invita a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’Ente e sull’Organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi ed inoltre, richiama specificamente l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati in premessa, l’utilizzo della modalità di controllo a campione.