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Cassa vincolata e cassa anticipata, le osservazioni Corte dei Conti

La Corte dei Conti Liguria, con delibera n. 17/2021 ha censurato Comune ligure per la mancata costituzione del fondo anticipazioni di liquidità, con produzione di un disavanzo di amministrazione non evidenziato nelle scritture contabili;

lo squilibrio della situazione di cassa, palesato dalla difficoltà nella riscossione delle entrate, dal ricorso e dalla mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria, da tempi medi di pagamento superiori ai limiti di cui all’art. 4 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

l’omessa evidenziazione nelle scritture contabili delle entrate vincolate per cassa, con conseguente mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata;

la presenza di residui attivi derivanti da accertamenti assunti in violazione dei principi contabili applicati allegati al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

l’incongrua composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità con produzione di un disavanzo di amministrazione non evidenziato nelle scritture contabili; la mancata costituzione del fondo perdite organismi partecipati di cui all’art. 21 TUSP.