Cassa vincolata e accantonamenti, i revisori devono stare più attenti
La Corte Conti Emilia Romagna, con diverse delibere, ha richiamato l’attenzione dell’Organo di revisione, in particolare in merito alla verifica della cassa vincolata, alle operazioni di contabilizzazione e reintegro in caso di utilizzo ai sensi art. 195, al controllo della congruità degli accantonamenti, che non possono essere calcolati in modo forfetario.
In particolare, la Sezione ha avviato l’indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola ed il questionario da somministrare agli enti selezionati.
Prendendo ad esempio in esame la delibera n. 185/2023, dall’analisi delle risposte fornite dall’Ente e dai verbali di cassa la Sezione:
-sotto il profilo della liquidità: rileva, in merito alla presenza di alienazioni, la mancata destinazione alle finalità di cui all’art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 inserito dalla Legge di conversione n. 98/2013 e pertanto richiama l’Ente ad attuare, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari); ed infine, richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL);
-in merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso: prende atto della dichiarata assenza di accantonamenti al fondo rischi da contenzioso e pertanto, invita a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’Ente e sull’Organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi; la Sezione, richiama, altresì, l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati in premessa, l’utilizzo della modalità di controllo a campione;
-infine, circa le risorse finanziarie derivanti dal PNRR: riscontra la mancata indicazione nei verbali di cassa dell’Organo di revisione, nonché le eventuali movimentazioni, anche negative, afferenti le poste del PNRR e pertanto richiama, altresì, l’Organo di revisione ad attuare una più completa e puntuale stesura dei verbali di cassa.