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Cassa depositi e prestiti, aggiornata la Circolare sull'accesso al credito

La Cassa Depositi e Prestiti ha aggiornato la Circolare 1280 “Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D. Lgs. 18-8-2000, n. 267. Il testo è stato integrato con le modifiche approvate, da ultimo, in data 7 luglio 2020, aventi efficacia dal 13 luglio 2020).

La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti locali di cui al TUEL ed ai consorzi di enti locali di cui alla successiva sezione 1 (di seguito anche denominati “Enti”).

La presente Circolare sostituisce integralmente le precedenti Circolari della CDP n. 1255, 1263 (e s.m.i.) e 1273 e si applica ai prestiti destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni, nonché ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si applichi il TUEL.

Gli enti locali di nuova costituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione.

Gli Enti beneficiari dei prestiti, ai quali sono destinate le erogazioni, possono essere diversi dagli Enti che assumono l’onere di rimborso dei prestiti medesimi (“Enti debitori”).