Cassa dd.pp. ha approvato i criteri di rinegoziazione mutui, ma ora serve la proroga alla scadenza del bilancio 2023-2025
Il DL 198/2022, "Milleproroghe" convertito in Legge n. 14/2023, ha previsto all'articolo 3 ter una nuova leva per affrontare il caro bollette, ovvero l'utilizzo delle entrate di parte corrente che si liberano a seguito di rinegoziazione o sospensione mutui.
Come rilevato dal Servizio studi del Senato, l’articolo 3-ter della norma citata approva alcune importanti disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali:
-il comma 1 estende fino al 2025 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione, quindi anche per spese correnti, i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e riacquisto di titoli obbligazionari emessi;
-il comma 2 consente agli enti locali nel corso del 2023, in considerazione dell’emergenza energetica in corso, di rinegoziare o sospendere con deliberazione di giunta, anche in esercizio provvisorio, la quota capitale di mutui e altre forme di prestito, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
-sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il comma 3 interviene nella facilitazione dell’attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell’art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all’art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l’allungamento della durata del mutuo stabilito dall'accordo.
Ambedue le norme di facilitazione procedurale potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche. Inoltre, il riferimento alla dinamica dei costi energetici quale elemento motivazionale della norma in commento non configura un esplicito vincolo di destinazione delle economie derivanti dalle rinegoziazioni.
Nei giorni scorsi la Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato quanto necessario per l'attuazione della disposizione di cui sopra, tuttavia i tempi sembrano adesso molto stretti affinchè la Giunta possa recepire la disposizione e presentare al Consiglio lo schema di bilancio nei tempi previsti dalla norma, art. 1 comma 775 Legge 197/2022, per l'approvazione del bilancio, ovvero il 30 aprile 2023.
Diventa importante un rinvio del termine ultimo per approvare bilancio, tributi e tariffe, almeno di un mese. ANCI, che è in posizione "fredda" nei confronti del Governo, per il mancato accordo sul Fondo di solidarietà comunale 2023, non ha ancora inoltrato richiesta formale di rinvio del bilancio. Il Ministero Economia e Finanze, da parte sua, si è dichiarato contrario alla proroga.
La sensazione è che alla fine la proroga ci sarà. Certamente lo slittamento dei tempi nell'uscita dei decreti attativi della Legge di Bilancio e del DL Milleproorghe non è imputabile alle Autonomie locali.
Richiamo normativo
DL 198/2022 - art. 3-ter. Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche
1.All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Legge 197/2022 art. 1 comma 775:
75. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.