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Possibile riconoscere compenso dopo un notevole lasso di tempo

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 54/2021, ha risposto ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di riconoscere un compenso ex art. 32, c. 40, della L. n.326/2003, ove sia trascorso un notevole lasso di tempo, tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso.

La richiamata normativa prevede: “Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23/12/1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”; il successivo c. 41 dispone, infine, che “ Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo , il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma”

La Corte dei Conti ha rilevato che dal dettato normativo sopra richiamato non si evince un limite temporale entro cui l’attività istruttoria, a pena di decadenza, deve espletarsi e/o avviarsi, ma il legislatore si limita a prevedere il valore massimo di incremento dei diritti e degli oneri di sanatoria (10%), nonché a precisare la tipologia di prestazione lavorativa (progetti finalizzati) che ne legittima, quale conditio sine qua non, l’erogazione.

Proprio in riferimento a tale profilo, cioè la sussistenza di “progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro”, e non a quello della data di avvio dell’istruttoria, deve valutarsi la compatibilità della predetta previsione normativa, con il vigente ordinamento in tema di compensi erogabili al personale dipendente.
Sotto questo aspetto, il Collegio ritiene compatibile la disposizione normativa de qua, stante che il vigente CCNL delle “Funzioni locali”, sottoscritto il 21.05.2018, all’ art.68, comma 2, prevede l’erogazione di “premi per la produttività individuale e di gruppo”, costituenti parte variabile del trattamento accessorio del personale , finalizzati a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, all’interno dei quali va ricondotto, senza ombra di dubbio, il caso di specie.

Presupposto legittimante l’erogazione, dunque, non è il maggior o minor tempo decorso tra la data di presentazione della domanda di condono e l’attività istruttoria, bensì che tali progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui CCNL sopra richiamato, siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.