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Casi di disavanzo rilevanti nell’ultima modifica ai principi contabili

Il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui All. 4/2 Dlgs 118/20011 e smi, evidenzia nel paragrafo 9.2 le nuove disposizioni in materia di disavanzo. In particolare:

9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all’importo negativo della lettera E dell’allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all’articolo 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l’intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto”. A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell’approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell’approvazione del rendiconto e dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell’esercizio, ad esempio in occasione dall’approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l’adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

a) l’importo del disavanzo complessivo e l’importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell’approvazione del rendiconto;

b) l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,

c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;

d) la durata del piano di rientro e l’importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;

e) l’individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;

f) l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall’art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall’art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell’attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l’importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell’esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui ai paragrafi 9.11.7 e 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l’ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio, indicato come “Disavanzo dell’esercizio N” nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell’esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all’esempio n.13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell’ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell’allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell’esercizio precedente. Se il rendiconto dell’esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all’esempio n. 13.

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall’applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E’ tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell’esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.