Cartolarizzazioni: retrocessione agevolata degli immobili al Comune
Beneficia del trattamento fiscale agevolato di cui all’art. 2 c. 1 e 6 del D.P.R. 351/2001 (“Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”) la retrocessione al Comune da parte di una Società Veicolo (SPV) degli immobili rimasti invenduti nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, in luogo del pagamento del “prezzo differito” previsto dall’operazione originaria. Lo chiarisce la Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 424/2023.
Secondo l’Agenzia “tanto l'Accordo programmatico, quanto gli Atti di retrocessione dei singoli immobili in qualità di atti funzionali alla ''chiusura'' della complessa e pluriennale operazione di cartolarizzazione attuata dal Comune per il tramite dell'Istante possono essere ricompresi tra gli «atti stipulati fra gli enti e le società di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto n. 351, e inerenti le cessioni degli immobili in questione».” Di conseguenza “fermo restando il trattamento ordinario ai fini dell'IVA dei singoli Atti di retrocessione, applicabile in considerazione della natura dei bei ritrasferiti, si ritiene che, ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e per ogni altra imposta indiretta possa trovare applicazione disciplina fiscale agevolativa di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, per effetto del rinvio operato dal più volte richiamato articolo 84, comma 2, della legge n. 289 del 2002. Detto trattamento si ritiene possa essere applicato anche nel caso in esame in cui tali atti di trasferimento saranno posti in essere secondo lo schema causale dell'articolo 1197 del codice civile (rubricato ''Prestazione in luogo dell'adempimento''), secondo cui «Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.