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CARTELLI PUBBLICITARI STRADALI: GLI ENTI POSSONO OPPORSI ALL'INSTALLAZIONE?

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso di una società che si era vista negare l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari stradali. La sentenza n. 9252/2024 ha stabilito che non può essere opposto un diniego generalizzato e immotivato alle richieste di installazione di cartelli pubblicitari e transenne parapedonali.
I giudici hanno evidenziato che il Comune deve valutare caso per caso le singole richieste, fornendo motivazioni concrete e specifiche per eventuali dinieghi, non potendosi limitare a formule generiche sul pericolo per la circolazione stradale. In particolare, per le transenne parapedonali è stata ritenuta illogica la motivazione secondo cui costituirebbero un pericolo proprio nelle intersezioni stradali, essendo invece destinate a proteggere i pedoni in quei punti.
La sentenza ha chiarito che, pur nel rispetto dell'art. 23 del Codice della Strada che vieta installazioni pubblicitarie pericolose per la circolazione, l'Amministrazione deve sempre condurre un'istruttoria approfondita e fornire motivazioni puntuali basate su elementi concreti come le dimensioni dell'impianto o le caratteristiche dell'area di installazione. Diversamente non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta alla sua adozione con la (illegittima) impossibilità di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e di rendere possibile al destinatario del diniego, la difesa delle proprie ragioni.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato i dinieghi opposti dal Comune relativamente ad alcune installazioni, confermando invece quelli adeguatamente motivati, ad esempio nei casi di marciapiedi troppo stretti.
La decisione costituisce un importante precedente sui limiti del potere discrezionale dei Comuni in materia di autorizzazioni pubblicitarie stradali, stabilendo che il diniego deve sempre essere supportato da un'istruttoria approfondita e da motivazioni concrete e specifiche, non potendosi basare su formule generiche o stereotipate relative alla sicurezza stradale. Viene così garantito un corretto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza della circolazione e il legittimo interesse delle imprese del settore pubblicitario.