Carriera dirigenziale: i nuovi canali di accesso e sviluppo
Sul piano dell’accesso alla dirigenza, la novità più rilevante della L. n.119/2026 è l’introduzione di un canale riservato al personale interno, che si affianca ai canali tradizionali del concorso pubblico.
Per la dirigenza di seconda fascia, l’art. 12 articola i posti disponibili in tre canali: il 50% attraverso il corso-concorso selettivo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, il 20% tramite concorso pubblico indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni, e il restante 30% mediante il nuovo canale di sviluppo di carriera riservato al personale interno.
Quest’ultimo è accessibile ai dipendenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell’area dei funzionari, ovvero almeno due anni nell’area del personale di elevata qualificazione.
La procedura si sviluppa in più fasi successive: una selezione comparativa basata sui titoli, sulla performance individuale e sulle attitudini degli anni precedenti, integrata da una prova scritta e orale dinanzi a una commissione di sette componenti (quattro dirigenti, due assessor professionisti provenienti da altra PA o dal settore privato, un presidente dirigente generale esterno all’amministrazione); il conferimento di un incarico temporaneo della durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta per un massimo complessivo di sei anni; un periodo di osservazione di almeno quattro anni complessivi; e, infine, una valutazione finale positiva sul raggiungimento degli obiettivi e sulle capacità manageriali, al cui esito favorevole consegue l’inserimento stabile nei ruoli dirigenziali.
Per la dirigenza di prima fascia, l’art. 13 riserva il 50% dei posti disponibili allo sviluppo di carriera dai ruoli di seconda fascia, richiedendo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale, anche non continuativi.
La procedura è analoga a quella della seconda fascia, ma senza la prova scritta e orale, e il periodo minimo di osservazione si estende a cinque anni.
A completamento del sistema, l’art. 14 introduce l’obbligo per ogni dirigente di redigere annualmente una relazione (predisposta sulla base di criteri e indicatori standardizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica) in cui si individua il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali.
Questa relazione non è un adempimento meramente formale: essa costituisce elemento di prova documentale nelle procedure di valutazione comparativa previste dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, e, dunque, entra direttamente nel merito del giudizio selettivo.
Per gli enti locali, la stessa norma fissa poi la durata massima degli incarichi dirigenziali a termine ex art. 110 TUEL al mandato del sindaco in carica al momento del conferimento.