Caro materiali: rilevanti IVA le compensazioni nei confronti delle Ditte
Arriva (finalmente) con la Risoluzione n. 39E del 13 luglio 2022 l'atteso chiarimento sulla rilevanza ai fini IVA delle somme erogate dal Ministero alle stazioni appaltanti e da queste alle Ditte in base alle norme che prevedono forme di compensazione per il caro materiali ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 73/2021 e, sempre a valere sul medesimo Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, dall'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Come già evidenziato in precedenti news ( del 16 giugno e successivamente del 27 giugno) , era stato dato risalto alla Risposta all'interpello presentato dal Ministero delle infrastrutture che aveva sancito la non rilevanza IVA per assenza di sinallagmaticità delle somme erogate per la compensazione, ma solo, a ben vedere, nell'ambito dei rapporti tra Ministero e stazioni appaltanti.
Non ci si era soffermati sul successivo rapporto tra Stazioni appaltanti e Ditte, con la conseguenza che, nell'incertezza, alcuni enti avevano rifiutato le fatture emesse con IVA ovvero avevano sospeso i pagamenti. In altri casi, si era rinviata la fatturazione a chiarimenti puntuali.
Nella risoluzione n. 39/E si conferma l'esclusione da IVA per il trasferimento da Ministero a stazioni appaltanti "in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica", precisando però che: "Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali " aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti."
Ne deriva che, come già anticipato, la corresponsione alle ditte va effettuata previa emissione di fattura che, recando IVA (nel caso, in scissione dei pagamenti) sarà dovuta dalle stazioni appaltanti.