Caro materiali escluso IVA: alcune considerazioni
In esecuzione dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021 e del DM 05/04/2022 recanti "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" sono in fase di trasferimento ai Comuni i primi fondi per fronteggiare il caro materiali.
Con riferimento al regime fiscale di dette somme per compensare i rincari dovuti all’aumento del costo del materiale, ANCE ma anche fonti istituzionali hanno reso noto che, con interpello 956-83/2022 presentato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ad Agenzia delle entrate, le predette somme sarebbero state dichiarate fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lettera a) del DPR 633/1972.
A parere dell’Agenzia si escluderebbe l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».
Si evidenzia però che, allo stato, in risultando pubblicata la Risposta e quindi non conoscendosi l'esatto contenuto della stessa, l’esclusione da IVA deve ritenersi applicabile certamente al trasferimento di somme da MIMS a Comuni, in assenza di un reciproco scambio. Si veda anche in tal senso la Risoluzione n. 22/E del 31 marzo 2021 circa l’erogazione dei contributi alle imprese esercenti attività di trasporto ai sensi dell’art. 200, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito “D.L. n. 34/2020”), che estendeva il ragionamento, peraltro, anche alle movimentazioni tra Comuni e imprese per la particolare fattispecie (si veda la nostra news dedicata).
Per quanto riguarda il trasferimento alle Ditte, su analoga questione relativa all’allora art. 26 della L. 109/1994 commi 4-bis – 4-sexies (introdotti dall’art.1, comma 550, della legge 311/2004 – Finanziaria 2005), l’ANCE aveva però ritenuto che le compensazioni per il caro materiali fossero imponibili IVA quali integrazioni del corrispettivo, citando in particolare la Risoluzione del 23/06/2003 n. 136 che, circa le somme dovute per il prezzo chiuso nei contratti d'appalto o revisione del prezzo, aveva precisato che "... identica è la ratio sottesa: prezzo chiuso e revisione del prezzo rispondono alla finalità di ricostruire la situazione di equilibrio (ovvero il sinallagma) tra le prestazioni considerate dall'appaltatore e dal committente al momento della conclusione del contratto, quando questa sia venuta meno per cause sopravvenute. Ciò stante, le somme versate dall'appaltante in seguito alla revisione del prezzo o per il prezzo chiuso si configurano quali parte del corrispettivo complessivo contrattualmente dovuto per l'esecuzione dell'opera o del servizio. Ne consegue che le somme dovute dalle amministrazioni o dagli altri enti che anche locali per il prezzo chiuso debbano essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto”.
Oggi, la natura di questo ulteriore trasferimento appare complessa posto che, da un lato, è richiesta dalle Ditte alla stazione appaltante, la quale, solo in assenza di fondi disponibili, attiva il Fondo presso il MIMS il quale garantisce una distribuzione “proporzionale” per gli aventi diritto (imprese) alle risorse.
Il MIMS con proprie circolari ha precisato che “4. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.” (Circolare 2021) ma anche che "...si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ... deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione...e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies. Infatti, l’intervento del Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate...Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici” (Circolare 2022).
Discendendo direttamente dalla legge, parrebbe quindi che l’erogazione abbia natura non discrezionale / convenzionale, ma non è pacifico che questo possa far escludere la natura “corrispettiva” posto che le stesse sono erogate per riequilibrare il contratto per cause sopravvenute, anche e soprattutto, a valere su risorse a disposizione delle stazioni appaltanti committenti.
Di conseguenza, deve escludersi la rilevanza IVA delle somme trasferite da Ministero a Comune, mentre per quanto riguarda la fatturazione da parte della Ditta, allo stato non è possibile concludere univocamente per l’esclusione posto che, secondo interventi precedenti, potrebbe essere qualificata come una integrazione relativa all’originario corrispettivo contrattuale, seppur erogata in forza di norma di legge ed in misura presumibilmente inferiore o contingentata.
E' evidente che l'applicazione o meno dell'IVA incide sulle le somme a disposizione delle stazioni appaltanti ed anche delle imprese in un momento particolarmente critico, per cui è quanto mai opportuno un intervento chiarificatore in questo senso, auspicando che possano ravvisarsi gli estremi per l'esclusione da imposta anche in capo alle ditte appaltatrici.