Caro materiali: chiarimenti sull'IVA
Sono pervenuti diversi quesiti nel corso dei webinar tenuti nei giorni scorsi circa il trattamento IVA del contributo caro materiali.
Come noto, per fronteggiare infatti l'aumento dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici, la normativa ha previsto un meccanismo di adeguamento istituendo il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI). I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.L. 50/2022, come introdotti dall'art. 1 comma 458 della legge di bilancio 2023, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati Commissari Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Da ultimo, il DM 11 luglio 2023 n. 175 ha assegnato le risorse del Fondo per interventi PNRR e PNC, al fine di bandire gare sulla base di prezzi aggiornati nel secondo semestre 2023.
Diversi enti hanno richiesto come gestire il contributo ai fini IVA. In realtà, si tratta di una questione già affrontata sulla base delle varie disposizioni che hanno disciplinato il fondo negli ultimi due anni e che ha avuto l'apice dell'incertezza nel primo semestre del 2022 quando il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base di un interpello dell'Agenzia entrate, aveva affermato "in generale" che il contributo per il caro materiali non fosse soggetto ad IVA (v. news).
Ci si riferiva però al rapporto tra Ministero e Soggetto attuatore, e non tra Soggetto ed Impresa aggiudicataria. Infatti, il primo ha evidentemente carattere NON sinallagmatico. Tuttavia, nel secondo caso e in virtù dei predetti chiarimenti, le imprese si erano viste rifiutare le fatture emesse nei confronti dei Comuni a valere sui contributi con necessità di storno ed emissione di note "fuori campo", per irrilevanza IVA delle somme richieste.
Sul punto, dopo l'incertezza e le richieste di chiarimento sollevate anche da ANCE (che recentemente ha ribadito la validità di tali principi con una propria nota), la Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 ha dissipato i dubbi e chiarito che:
-il trasferimento da Ministero a stazioni appaltanti è escluso da IVA, "in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica";
-la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore assume la natura di integrazione dell'originario corrispettivo ed è rilevante IVA secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Trattandosi di rapporti con pubbliche amministrazioni, occorrerà tener conto anche del regime della scissione dei pagamenti.
Chiarito il regime fiscale, il problema si trasla però sul finanziamento della quota dell'IVA eventualmente addebitata in aggiunta al contributo, da parte dell'impresa, che resta definitivamente a carico dell'ente salvo che non sia detraibile (perché relativa ad attività commerciale). Su questo aspetto, si segnala la richiesta sempre di ANCE, in audizione alla Camera, di permettere l'accesso al fondo anche degli enti che avevano fatto richiesta delle somme senza considerare l'IVA.