Caro bollette - energia non gas - può essere coperto anche dagli oneri di urbanizzazione. Almeno in attesa dei chiarimenti sul Fondone
L’art. 37-ter del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia – stabilisce, come ha rilevato anche l’ANCI, che le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa PER ENERGIA ELETTRICA (NON GAS - anche se non si capisce il motivo dell'esclusione del gas), come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019.
Questo risulta in base alla formulazione dell'articolo, fermo restando il problema interpretativo riscontrato nella news precedente.
La norma di cui art. 37 ter DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 sembra disporre in questo modo, come abbiamo già rilevato, ovvero:
1.All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al PRESENTE ARTICOLO possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;
LE RISORSE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO sono quelle dell'art. 109 DL 18/2020, visto che il comma 6 dell'art. 13 del DL 4 dispone:
All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».
L'art. 109 comma 2 del DL 18/2020 dispone:
2.Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
La relazione del Senato, tuttavia, dice cosa diversa, ovvero che “le risorse del PRESENTE ARTICOLO” sono quelle dell’art. 13 del DL 4/2022 (comma 1 ?). Ma allora se è così si esclude il richiamo all’art. 109 comma 2 del DL 18/2020 che dispone in materia di utilizzo di amministrazione in (parziale) deroga e di utilizzo degli oneri di urbanizzazione in deroga. Che secondo l’art. 37 ter del DL 21/2022 sembrano servire alla copertura del caro bollette.
Non è detto che entrambe le finalità non possano essere ammesse, purchè venga chiarito velocemente con un emendamento a qualche decreto legge in conversione.