Carenza di interesse e cessazione della materia del contendere
La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione 5, con sentenza 583/2022 ha rilevato che processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Infatti, l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria viene meno solo nel primo caso; invece, nel secondo, l’atto impugnato permane, ma cessa l’interesse meramente processuale al suo annullamento.
Sulla base di tale principio, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5098/2022, la CTR toscana ha ritenuto di disattendere l’eccezione dell’Ufficio fondata sulla supposta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., derivante dall’avvenuto pagamento della cartella sulla base del quale è stato trascritto il fermo amministrativo.
Nel caso di specie, non è infatti chiaro se la trascrizione del fermo amministrativo del bene mobile registrato sia stata cancellata e non sussistono, dunque, neppure le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. Pertanto, i giudici toscani respingono nel merito l’appello del contribuente, ritenendo le doglianze del tutto generiche e inidonee a dar prova dell’irragionevolezza del fermo.