Capacità assunzionali dei Comuni “mediani”
La Corte dei Conti Lombardia, si è espressa con delibera 25/2021 in merito alle capacità assunzionali dei Comuni, in particolare per gli enti che si trovano in soglia due, quella mediana tra gli enti virtuosi e gli enti non virtuosi.
Il Comune istante, secondo la Corte dei Conti, sulla base dei valori soglia definiti nella tabella 1 (art. 4) e quindi, collocandosi tra quegli enti che si trovano in un range di “non virtuosità” va inquadrato fra quelle tipologie di enti per i quali il legislatore ha, in linea di principio, precluso la possibilità di accedere al turn over, salvo l’eventualità di incrementare la propria spesa di personale a fronte, soltanto, di un aumento delle entrate correnti, dal momento che, tali comuni, in ciascun esercizio di riferimento, dovranno assicurare un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti non superiore a quello “…corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato…”. (cfr. art. 6 comma 3 del decreto ministeriale).
Deve, pertanto, escludersi, per un verso, che il legislatore abbia inteso dare autonomo rilievo al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (di competenza), quindi, calcolandolo soltanto sulle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato.