Capacità assunzionale per enti in fascia intermedia
In materia di capacità assunzionale 2022, circa le modalità di applicazione della normativa recata dall’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 59/2019, alla luce dell’intervenuto D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare attuativa n. 1374/2020 (avente ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"), ci si chiede quale spazio di manovra abbia un ente che si colloca della fascia intermedia.
A tale domanda trovano risposta tre utili delibere Corte Conti: Lombardia 24/2021; Veneto 15/2021; Emilia Romagna 55/2021.
I Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Il Comune potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che non si incrementi il rapporto tra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
Gli unici enti a cui è consentito aumentare le spese di personale rispetto a quelle registrate nell’ultimo rendiconto approvato - modificando in senso peggiorativo la soglia originaria sulla quale si sono già attestati in sede di prima applicazione - sono quelli che si sono attestati su un valore soglia “virtuoso” (inferiore rispetto a quello di cui alla Tabella 1) e, comunque, tale spesa complessiva -sempre in rapporto alle entrate correnti dell’ultimo triennio, ex art. 2 del Decreto ministeriale - non può superare il valore soglia di cui alla medesima Tabella 1.