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Capacità assunzionale per Comuni in convenzione

La Corte dei Conti Sezione Lombardia, con delibera 125/2020, ha affrontato il problema dell’applicazione del nuovo DPCM in materia di capacità assunzionale personale per gli enti in convenzione.

Non si tratta – hanno rilevato i magistrati - di “una deroga a puntuali vincoli di spesa di natura legislativa operata per il tramite di un Decreto Ministeriale”, che non sarebbe ammissibile, ma della specificazione operativa del nuovo impianto legislativo (primo quesito).

Premesso che la Corte dei conti in sede consultiva procede all’interpretazione delle norme di legge in materia di contabilità pubblica e non svolge attività diretta a individuare le modalità applicative delle circolari esplicative e tralasciando, inoltre, ogni considerazione sul grado di cogenza delle Circolari applicative nel sistema di gerarchia delle fonti, sulla problematica prospettata dal comune giova comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma).

Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso (secondo quesito). Lo stesso criterio è utile per rispondere al terzo quesito, con la precisazione che le norme del “sistema previgente” che, per motivi diversi, stabiliscono “puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale”, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate.