Capacità assunzionale, nessuna deroga
La Corte dei Conti Lombardia, con parere 96/2022 ha risposto a richiesta di parere in tema di corretta applicabilità dell’art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019 (convertito in L. n. 59/2019), del D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare attuativa n. 1374/2020 (“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni").
In particolare, l’Ente istante chiede se sussista la possibilità di ricorrere a correttivi rispetto alla determinazione della capacità di spesa del proprio personale come, per esempio, l’utilizzo del valore di spesa storico del triennio 2011/2013 quale limite massimo della stessa.
La si è pronunciata come segue: “Il legislatore, per il tramite dell’art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 (convertito dalla legge n.58/2019), ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile. Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’art. 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la neutralità della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata”.