Capacità assunzionale in caso di mobilità volontaria per interscambio tra unioni di comuni e comuni
La Corte Conti Toscana ha risposto con delibera n. 206/2023 a quesito sul calcolo corretto della capacità assunzionale nell’ipotesi di mobilità volontaria per interscambio tra unioni di comuni e comuni.
La Sezione ha rilevato che nell’ipotesi di mobilità compensativa tra unioni di comuni e comuni, stante il diverso regime limitativo delle assunzioni e la conseguente preclusione all’operatività della neutralità finanziaria, per quanto riguarda l’acquisizione di personale in entrata, l’unione di comuni ricevente consuma la propria capacità assunzionale; mentre, per quanto riguarda il trasferimento di personale in uscita, l’impossibilità di realizzare una mobilità finanziariamente neutra fa venir meno i presupposti per l’applicabilità dell’art. 14, comma 7, d.l. n. 95/2012 e consente all’unione cedente il recupero della capacità assunzionale corrispondente